top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurCaterina Giudiceandrea

Coronavirus : un caso di forza maggiore? Analisi di diritto francese

In seguito alla rapida diffusione in Europa e nel mondo del coronavirus, segnalato per la prima volta alla fine del 2019 a Wuhan in Cina, l’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il COVID-19 una pandemia.


I governi di molti paesi hanno decretato lo stato di emergenza, chiudendo le frontiere, fermando le attività produttive e commerciali e confinando le popolazioni. Le misure prese per contrastare la pandemia hanno messo e continuano a mettere in difficoltà molte aziende, che non riescono a rispettare i propri obblighi contrattuali e desiderano invocare un caso di forza maggiore.


Nel commercio internazionale, le condizioni per l'applicazione della forza maggiore dipendono dalla legge applicabile al contratto.


In questo articolo ci concentreremo sui contratti soggetti al diritto francese e analizzeremo come le disposizioni relative alla forza maggiore del articolo 1218 del Codice civile francese possono essere utilizzate nel contesto dell’epidemia del coronavirus.


Cosa significa forza maggiore?

La forza maggiore è un eccezione al principio internazionale pacta sunt servanda.


L'articolo 1218 del Codice civile francese definisce la forza maggiore (force majeure) in materia contrattuale come “un evento al di fuori del controllo del debitore, che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto e i cui effetti non possono essere evitati con misure adeguate, [e che] impedisce l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore”.

Secondo la formulazione dell’articolo 1218, un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve essere:

  • Imprevedibile : al momento della redazione del contratto, e non il giorno in cui l’evento si realizza (Corte d’appello di Saint-Denis de la Réunion, 29 dicembre 2009, n° 08/02114) ;

  • Inevitabile : nonostante tutte le precauzioni prese dalla parte impossibilitata, non si possono scongiurare gli effetti dannosi; e

  • Incontrollabile : al di fuori del ragionevole controllo della parte colpita (l’evento deve quindi essere esterno ad essa).


Soddisfatte le condizioni, e se il debitore si trova nell’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, la forza maggiore permette ad una parte di liberarsi – eccezionalmente e per la durata dell’evento – dalla prestazione contrattuale e dalla conseguente responsabilità.

Se il debitore non si trova nell’impossibilità di realizzare la prestazione contrattuale, non può invocare la forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile francese (Corte d’Appello di Parigi, 8e ch., sect. A, 29 giugno 2006, n° 04/09052).


Toccherà alla parte inadempiente provare che l’evento ha reso impossibile la realizzazione della propria prestazione (Corte d’Appello di Parigi, pôle 6, ch. 12, 17 marzo 2016, n° 15/04263).

Un evento, tale il coronavirus, non comporta quindi automaticamente l’esonero della responsabilità del debitore.


Il COVID-19 è un caso di forza maggiore?


Il COVID-19 sta compromettendo la solidità di accordi commerciali nazionali e internazionali. I casi di discioglimento di contratti, ritardi o impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali sono in aumento. Alcuni contraenti hanno forse già invocato le clausole di forza maggiore contenute nei loro contratti e altri si riferiscono all’articolo 1218 del Codice civile francese.


Ma il coronavirus rientra nel novero delle cause di forza maggiore?


In Francia, il 28 febbraio 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze ha annunciato che il COVID-19 sarà considerato come un caso di forza maggiore, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, esonerando le imprese dall’adempimento del contratto e da eventuali penali e danni per il ritardo. Quest’affermazione vale naturalmente anche per altri settori.


Il coronavirus, considerato come un evento imprevisibile, inevitabile e incontrollabile, può essere definito come un caso di forza maggiore se :

  • Il debitore si trova nell’impossibilità totale di realizzare la sua prestazione contrattuale seguito alle misure pubbliche prese in Italia, Francia e altrove, e

  • Il contratto è stato perfezionato prima dell’esplosione dell’epidemia.

Prima di invocare la forza maggiore, la parte interessata deve quindi valutare attentamente se può oppure no continuare realizzare la sua prestazione. Inoltre, dovrà anche dimostrare aver preso tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il danno.


E importante tenere in conto che l’applicazione della forza maggiore, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile francese, non richiede l'esistenza di una clausola di forza maggiore nel contratto tra le parti. L’articolo 1218 può dunque essere invocato con successo come esonero da responsabilità contrattuale, salvo diverso patto nel contratto.


La notifica del caso di forza maggiore


Nei contratti internazionali, i contraenti prevedono generalmente che la parte impossibilitata debba dare tempestiva comunicazione all’altra parte dell’evento e delle prove delle forza maggiore. I contratti possono inoltre richiedere che la notifica del caso di forza maggiore indichi le conseguenze e la durata dell’evento.


Alcuni contratti, in particolare i contratti di costruzione, includono una clausola di “prescrizione” che richiede che l'avviso sia dato entro un determinato periodo dal momento in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dell’evento di forza maggiore.


Quindi, finché la parte impossibilitata non notifica alla controparte l’esistenza di una causa di forza maggiore impedendola di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, essa risponde dei danni per il ritardo. La mancata notifica del evento di forza maggiore può essere sanzionata dalla perdita del diritto di invocare la force majeure.


Conseguenze della forza maggiore


Secondo l’articolo 1231-1 del Codice civile francese “il debitore è condannato al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento, se non prova che l'adempimento è stato impedito da una cause di forza maggiore”.


Quindi, se l’inadempimento contrattuale è causato da un evento di forza maggiore, il debitore è liberato dalla conseguente responsabilità.


Gli articoli 1218, 1351 e 1351-1 del Codice civile francese precisano le conseguenze della forza maggiore.


Secondo l’articolo 1218 “se l'impedimento è temporaneo, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale è sospesa, a meno che il ritardo che ne deriva non giustifichi la risoluzione del contratto. Se l'impedimento è permanente, il contratto si risolve per effetto di legge e le parti sono liberate dalle loro obbligazioni in virtù degli articoli 1351 e 1351-1”.


In presenza di un evento qualificato di forza maggiore, le possibilità per le parti sono la sospensione o la rinegoziazione del contratto se l’interesse maggiore è conservare la relazione commerciale, oppure la risoluzione se la prestazione della controparte risulta impossibile o non più eseguibile.

* *

*

In conclusione, per quanto riguarda l’epidemia del coronavirus, è necessario valutare caso per caso la possibilità di applicare l’articolo 1218 del Codice civile francese sulla forza maggiore.

Caterina Giudiceandrea

Avocat à la Cour – Ordine degli avvocati di Parigi


Articolo pubblicato su diritto.it : https://www.diritto.it/coronavirus-un-caso-di-forza-maggiore-analisi-di-diritto-francese/

7 vues0 commentaire
Post: Blog2 Post
bottom of page